e Immunita' I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunita' concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art6 · fonte del testo