dei Membri della Corte e del Cancelliere I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Prima di assumere il loro incarico, essi si impegnano con una dichiarazione ad esercitare le loro attribuzioni con imparzialita' e secondo coscienza.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art5 · fonte del testo