Le Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni certificazione comprovante che le merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art6 · fonte del testo