Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su richiesta, ogni documento comprovante che merci esportate da uno Stato all'altro sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale cui tali merci sono state vincolate.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art6 · fonte del testo