Attestazione di entrata Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni informazione comprovante che le merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state introdotte nel territorio di quest'ultimo in conformita' con le leggi ed i regolamenti ivi vigenti, precisando eventualmente il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art6 · fonte del testo