[1]Cooperazione in materia di diritti umani

[2]1. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito. Sara' fornita un'assistenza tecnica a tal fine. 2. La cooperazione puo' comprendere:

  • a)la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema;
  • b)il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani;
  • c)il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani;
  • d)il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art35 · fonte del testo