[1]Cooperazione nel settore dei diritti umani

[2]1. Le Parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito. 2. La cooperazione in questo campo consistera' in attivita' concordate tra le Parti, come ad esempio:

  • a)il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
  • b)la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani;
  • c)il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani;
  • d)nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani;
  • e)l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le Parti e
  • f)la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art6 · fonte del testo