[1]Riforma della pubblica amministrazione

[2]Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e migliorare l'efficacia delle rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro:

  • a)migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento;
  • b)rendendo piu' efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;
  • c)migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilita', conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi delle parti;
  • d)migliorando il quadro legislativo e istituzionale;
  • e)potenziando la capacita' di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);
  • f)potenziando la capacita' dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge;
  • g)riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative;
  • h)potenziando la capacita' di ammodernamento dell'amministrazione pubblica.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art36 · fonte del testo