[1]Risorse per la cooperazione

[2]1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art39 · fonte del testo