DEI RAPPORTI E INFORMAZIONE 1. La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto verificato e, ad intervalli di non piu' di tre (3) mesi, viene diffusa tra i membri una relazione riassuntiva della posizione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni. La contabilita' finanziaria e' tenuta in ECU. 2. La Banca riferisce annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attivita' e puo' pubblicare ogni altro rapporto che ritiene utile per promuovere il proprio fine. 3. Copie di tutti i rapporti, discorsi e pubblicazioni, fatti ai sensi del presente articolo, sono distribuiti ai membri.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art35 · fonte del testo