PER LE COMUNICAZIONI Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro il medesimo trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali di qualsiasi altro membro.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
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Testo vigente dal 26 febbraio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art50 · fonte del testo
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