E CANALI DI COMUNICAZIONE 1. Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto che puo' essere concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attivita' della Banca. 2. Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la banca puo' comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art34 · fonte del testo