[1]Canali di comunicazione

[2]Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti fra le Parti intercorrono tra il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorita' centrali. Le medesime Autorita' sono competenti a stipulare gli accordi previsti dai precedenti articoli del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 2024

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;51~allegato-art6 · fonte del testo