[1]Autorita' competenti ed obbligo a cooperare

[2]1. Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

  • a)per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
  • b)per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo. 3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2. 4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale «Interpol».

Testo vigente dal 14 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;167~accordo-art8 · fonte del testo