[1]Modalita' di trasmissione

[2]1. Le domande di assistenza giudiziaria sono inoltrate attraverso le Autorita' Centrali dei rispettivi Stati. 2. L'Autorita' Centrale per la Repubblica italiana e' il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorita' Centrale per gli Stati Uniti Messicani e' la Procuraduria General de la Republica, Subprocuraduria Juridica y de Asuntos Internacionales, Direccion General de Extradiciones y Asistencia Juridica. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale tramite il canale diplomatico.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art19 · fonte del testo