Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla localita' di destinazione, provvedera':

  • I)al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed all'assistenza medico sanitaria;
  • II)allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprieta';
  • III)al rilascio dei documenti necessari per la residenza e il lavoro;
  • IV)al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione e al suo collocamento;
  • V)al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza, veterinaria. Paragrafo 1. - L'indicazione dei porti e delle date di sbarco degli emigranti e dei loro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le autorita' italiane e brasiliane, tenendo presente l'interesse generale di evitare ritardi e spese superflue. Paragrafo 2. - Le operazioni di controllo allo sbarco dell'emigrante e dei suoi beni e animali avverranno in conformita', alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'articolo 9.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art16 · fonte del testo