Si considera collocato l'emigrante giunto nella localita' di destinazione e abbia iniziato la sua attivita' professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova. Paragrafo 1. - L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attivita' professionale potra' chiedere il suo ricollocamento alle autorita' brasiliane competenti. Paragrafo 2. - Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia Potranno essere prese in considerazione dalle predette autorita' entro il termine di un anno.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art19 · fonte del testo