Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro beni, i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (O. I. M. E.) o di altri Organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi. Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni piu' convenienti per assicurare tale trasporto.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art15 · fonte del testo