Le riserve di cui all'articolo 17 possono essere ritirate in tutto o in parte in qualunque momento. Il loro ritiro sara' notificato al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero comunichera' agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche fatti ai sensi del comma precedente.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487~convenzione-art20 · fonte del testo