Ogni Stato potra' aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore l'atto di adesione sara' depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunichera' a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile ogni deposito di atto di adesione. La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, trenta giorni dopo la data di deposito dell'atto di adesione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487~convenzione-art22 · fonte del testo