Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero lo avvenuto adempimento della procedura richiesta dalla loro Costituzione per rendere applicabile sul loro territorio la presente Convenzione. Il Consiglio federale svizzero dara' notizie agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile di tutte le notifiche fatte ai sensi del comma precedente.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487~convenzione-art18 · fonte del testo