Nulla, nella presente Convenzione, puo' essere considerato come pregiudicante i diritti, le rivendicazioni o i pareri di una Parte Contraente, per quanto concerne i limiti delle acque territoriali o i limiti nazionali di pesca o la giurisdizione di uno Stato rivierasco sulla pesca.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art2 · fonte del testo