Articolo II Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere considerata nel senso di pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o i punti di vista di ciascuna Parte contraente relativa al limite delle acque territoriali o la portata della giurisdizione in materia di pesca secondo il diritto internazionale.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artii · fonte del testo