Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che avranno aderito alla presenta Convenzione: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con l'articolo 29; (d) ogni dichiarazione e notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 15, del paragrafo 2 dell'articolo 19, dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2-5, del paragrafo 2 dell'articolo 27 e del paragrafo 4 dell'articolo 32; (e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 31; (f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 32; (g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 32; (h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dello articolo 33 e la data in cui la denuncia avra' effetto.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art34 · fonte del testo