[1]La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche da essa autorizzate verranno applicate soltanto alle infrazioni stradali commesse dopo la sua entrata in vigore tra le Parti contraenti interessate. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 30 novembre 1964, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

[2](Seguono le firme).

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;484~convenzione-art35 · fonte del testo