[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte Contraente non membro del Consiglio:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione:
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli articoli 20 e 21;
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22;
  • e)ogni notifica ricevuta in applicazione delle, disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell'articolo 22;
  • f)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, nonche' la data in cui la denuncia avra' effetto. IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[2]FATTO a Strasburgo il 10 agosto 1979, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art24 · fonte del testo