[1]Art. XIII Personalita' giuridica, privilegi e immunita'

[2]A. L'Agenzia ha personalita' giuridica internazionale. Nel territorio di ogni Membro e in conformita' con la rispettiva normativa nazionale, l'Agenzia godra' della capacita' giuridica nazionale necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi. B. I Membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunita'.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artxiii · fonte del testo