[1]Articolo IX

[2]Statuto giuridico

[3]L'Organizzazione possiede la personalita' giuridica sul territorio metropolitano di ogni Stato Membro. La Organizzazione, i rappresentanti degli Stati Membri nel Consiglio, i membri di tutti gli organi sussidiari creati in base al paragrafo 12 dell'Articolo V, i Direttori generali ed i membri del personale dell'Organizzazione godono, sul territorio metropolitano degli Stati Membri, e nell'ambito di accordi che verranno conclusi dall'Organizzazione con ogni Stato Membro interessato, dei privilegi e delle immunita' che verranno ritenute necessarie per l'adempimento delle funzioni dell'Organizzazione. Gli accordi che verranno conclusi fra l'Organizzazione e gli Stati Membri sul cui rispettivo territorio sono situati i laboratori, conterranno, oltre alle disposizioni relative ai privilegi ed alle immunita', le disposizioni necessarie per regolare i rapporti particolari fra l'Organizzazione e i detti Stati Membri.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artix · fonte del testo