• 1)Tutte le decisioni che il Consiglio prende a norma delle disposizioni del presente capo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
  • 2)Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal Consiglio. Quest'ultimo puo' tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capo per periodi maggiori di dodici mesi.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art28 · fonte del testo