[1]Articolo XV.
[2]Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente accordo sui trasporti aerei tra le Parti contraenti.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
[1]Articolo XV.
[2]Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente accordo sui trasporti aerei tra le Parti contraenti.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artxv · fonte del testo
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