[1]Articolo XIV.
[2]Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Testo vigente dal 24 settembre 1975
[1]Articolo XIV.
[2]Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Testo vigente dal 24 settembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artxiv · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.