[1]Articolo VI.

[2]Vi saranno buone ed eque possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre. Nell'operare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente allo scopo di non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artvi · fonte del testo