Alle compagnie aeree designate da entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed uguali opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori. Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art6 · fonte del testo