ARTICOLO XIV 1 - I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono annessi in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di importazione, senza limiti ne' restrizioni, a condizione di osservare le formalita' doganali previste dalle legislazioni delle Parti contraenti. 2 - I pezzi sostituiti e non riesportati sono sottoposti al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di importazione, salvo che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, detti pezzi non siano stati ceduti gratuitamente a questo Paese o distrutti a carico degli interessati, sotto controllo doganale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxiv · fonte del testo