ARTICOLO II 1 - Tutti i trasporti di merci effettuati in conto terzi o in conto proprio tra i due Paesi, o che solo transitano attraverso il loro territorio, sono sottomessi al regime della autorizzazione. 2 - Non essendo i trasporti di merci effettuati in conto proprio da cittadini tunisini soggetti a regime dell'autorizzazione, le autorita' tunisine rilasceranno ad uso dei trasportatori italiani di merci in conto proprio le necessarie autorizzazioni.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artii · fonte del testo