Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore nella forma attuale tra le Parti contraenti per la durata del presente Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso, a meno che entrambe le Parti contraenti non ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri in vigore, nel qual caso la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore come dianzi previsto.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art2 · fonte del testo