[1]Articolo II

[2]Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso. Qualora, poi, entrambe le Parti contraenti ratifichino una qualsiasi inodilica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore per la ulteriore durata del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1805~artii · fonte del testo