dal permesso di lavoro 1. I membri dell'Ufficio consolare, sono per quanto riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego di personale straniero impongono in materia di permesso di lavoro. 2. I membri del personale domestico dei funzionari ed impiegati consolari, se non svolgono nessun'altro impiego privato di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art17 · fonte del testo