Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuna parte contraente possono rivolgersi direttamente alle autorita' od istituzioni competenti dell'altra parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini della propria parte, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art41 · fonte del testo