• 1)Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di una delle due parti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.
  • 2)Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione.
  • 3)L'attestazione relativa all'autenticita' di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle Autorita' o delle Istituzioni competenti di una parte sara' ritenuta valida dalle Autorita' o dalle Istituzioni competenti dell'altra parte.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art42 · fonte del testo