Le autorita' diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le istituzioni competenti dell'altro Stato per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri aventi diritto, secondo le norme e gli usi consentiti dal diritto internazionale.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art48 · fonte del testo