• 1)L'Istituzione competente che ha ricevuto la domanda compilera' il formulario di cui all'articolo precedente, inviando due esemplari dello stesso all'Ufficio di collegamento o all'Istituzione competente, secondo il caso, dell'altra parte contraente.
  • 2)L'invio dei formulari all'Istituzione spagnola competente sara' effettuato in ogni caso per il tramite dell'organismo di collegamento.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art21 · fonte del testo