• 1)L'istituzione competente del luogo di residenza dell'interessato dovra' effettuare i controlli amministrativi e sanitari che le siano richiesti dall'Istituzione competente dell'altra parte contraente relativi ai suoi pensionati. Dovra' altresi' inviare di ufficio i risultati dei propri controlli sanitari.
  • 2)Gli organismi di collegamento e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si comunicheranno d'ufficio reciprocamente, qualsiasi circostanza a loro conoscenza che possa influire sul diritto, sull'ammontare o sul pagamento delle prestazioni o pensioni.
  • 3)Allo stesso scopo potranno richiedere direttamente ai beneficiari nei termini prestabiliti dalla loro legislazione, l'invio di certificati di convivenza, di vivenza a carico, di esistenza in vita e di stato civile nonche' ogni altro documento necessario a comprovare il diritto a continuare a percepire le prestazioni.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art24 · fonte del testo