somme percepite dall'ufficio consolare a titolo di diritto e tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio e le relative ricevute non sono soggette ad alcuna tassazione e sono liberamente convertibili e trasferibili nella valuta dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art12 · fonte del testo