1. Lo Stato ricevente accorda tutte le facilitazioni appropriate per lo svolgimento della normale attivita' dell'ufficio consolare prendendo, a tal fine, tutte le misure necessarie per mettere in grado i membri dell'ufficio consolare di esercitare le proprie funzioni e di godere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previsti sia dalla presente Convenzione sia dalle altre Convenzioni multilaterali di cui ambedue gli Stati sono parte, sia dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente. 2. Nella loro qualita' di organi ufficiali dello Stato d'invio i funzionari consolari hanno diritto alla dovuta considerazione ed alla massima collaborazione da parte dei funzionari dello Stato ricevente, con i quali hanno rapporti ufficiali.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art29 · fonte del testo