Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione piu' favorita, non si estendono:

  • a)ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;
  • b)ai vantaggi derivanti da una unione doganale o da una zona di libero scambio ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio;
  • c)ai vantaggi che una delle due Parti contraenti accordi a dei territori conferiti a detta Parte in amministrazione fiduciaria;
  • d)ai vantaggi che l'Italia accordi al Pegno Unito di Libia, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano;
  • e)ai privilegi e vantaggi che una delle l'arti contraenti accordi in ragione della sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o di servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza;
  • f)ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni;
  • g)ai vantaggi che una o entrambe le Parti contraenti concedano ad uno o piu' Paesi terzi nel campo dell'aviazione civile.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art35 · fonte del testo