[1]Articolo V

[2]Il trattamento della nazione piu' favorita previsto nel presente Accordo non si applichera':

  • 1)ai privilegi e vantaggi concessi o che potessero essere accordati in futuro della Repubblica italiana e dalla Repubblica del Paraguay ai Paesi che sono loro rispettivamente limitrofi, ne' ai privilegi e vantaggi analoghi che il Paraguay conceda o concedesse alla Repubblica orientale dell'Uruguay e che la Repubblica italiana conceda o concedesse alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Citta' del Vaticano ed al Regno Unito di Libia;
  • 2)ai vantaggi preferenziali che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti per facilitare l'intercambio commerciale di frontiera con i rispettivi Paesi limitrofi;
  • 3)ai privilegi e vantaggi che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti in virtu' di unioni doganali o di zone di libero scambio, o di Accordi regionali conclusi o che fossero conclusi nel futuro, o in virtu' di Accordi provvisori tendenti alla istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o alla creazione di Accordi regionali;
  • 4)ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse in virtu' della sua partecipazione ad una comunita' istituita fra vari Paesi per organizzare in comune uno o diversi settori della produzione, del commercio o dei servizi, o che provveda alla loro sicurezza;
  • 5)ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse a quei territori che sono stati o che potranno essere conferiti in. Amministrazione fiduciaria ad una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artv · fonte del testo