Le disposizioni del presente Protocollo relative al trattamento della nazione piu' favorita non si applicheranno:

  • 1)ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
  • 2)ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtu' della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
  • 3)ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Citta' del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;
  • 4)ai vantaggi che lo Yemen ha accordato o accordera' agli Stati membri della Lega Araba;
  • 5)ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.

Testo vigente dal 6 febbraio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-08;1530~art2 · fonte del testo