1. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, a tasse, imposte, contributi o ad ogni altro gravame fiscale, percepiti dallo Stato, dalle Autorita' regionali e locali, o per loro conto, diversi o piu' elevati di quelli che, in situazioni identiche, saranno percepiti sui cittadini e sulle societa' nazionali, o sui cittadini e sulle societa' di qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art14 · fonte del testo