Le Parti contraenti si impegnano a collaborare allo incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, sopratutto, di aumentare la produttivita' e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art13 · fonte del testo